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2024


20 27 Gennaio

3 e 10 Febbraio

Valtournanche Corso sci e snowboard


 

email-info@sciclublavalletta.it

tel. cell. - 3497863298

Le attività dello sci club

Lo sci club la Valletta offre ai suoi soci la possibilità di sciare durante la stagione invernale in numerose località dell' arco alpino, con numerose uscite. Ma il fiore all' occhiello è senza ombra di dubbio la scuola di sci per gli alunni delle scuole elementari e medie. Infatti nell' arco di questi anni abbiamo portato sulle piste centinaia di bambini, e la soddisfazione ogni volta di vederli imparare con gioia e impegno questo sport, ci rende orgogliosi del lavoro svolto e ripagati dello sforzo intrapreso.

Per tutti i soci c' è la possibilità di frequentare con una piccola spesa la ginnastica presciistica, che si tiene due sere alla settimana da ottobre a fine stagione. Così possiamo arrivare in forma sulle piste e sciare in tutta tranquillità. Ricordiamoci però che le piste da sci non sono esenti da regolamenti. Per questo vogliamo elencarvi il decalogo dello sciatore e altre leggi che riguardano il mondo della montagna. Poi non dite che non ve l' avevamo detto...

PISTE
Riferimenti normativi
Le piste sono regolamentate da:

  1. Legge n.263 del 24.12.2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"
  2. L.R. Valle d’Aosta n.27 del 15.11.2004 “Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali”
  3. L.R. 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci)
  4. L.R. 15 dicembre 2000, n. 34.

Sci alpino e snowboard


Lo sci e lo snowboard sono discipline sportive che comportano rischi come qualsiasi altra disciplina sportiva. Le regole di condotta relative a sci e snowboard dettate dalla FIS e richiamate dalle norme sopra citate, debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti. Essi sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l'inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore o lo snowboarder coinvolti saranno chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

Il decalogo dello sciatore


Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle  piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.


1. Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocità e del comportamento.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.
3. Scelta della direzione.
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4.Sorpasso.
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per
gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6. Sosta.
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7. Salita.
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.
9. Soccorso.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e' testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
IMPIANTI A FUNE
Riferimenti normativi
Il settore dei trasporti – impianti a fune è regolamentato dal D.P.R. 753 del 11.07.1980 e dalla L.Reg. Valle d’Aosta n.29  del 01.09.1997 con successive modificazioni.

Disposizione per i viaggiatori


Le disposizioni seguenti, estratte dai regolamenti di esercizio, hanno lo scopo di garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento dell’esercizio degli impianti a fune.
1. I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza.
2. È vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all’impianto, tranne che per necessità di servizio.
3. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti addetti all'impianto.
4. È vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali.
5. Seggiovie: il trasporto sulle seggiole di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a m. 1,25. I bambini di altezza inferiore a m. 1,25, per poter viaggiare non accompagnati sulla seggiovia, debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età. Negli impianti in cui i veicoli presentino caratteristiche tali da non consentire ai bambini in questione di abbassare ed alzare agevolmente la barra di chiusura, le relative operazioni debbono essere effettuate dal personale di stazione, al quale è fatto obbligo di agevolare, con particolare cura, le operazioni di salita e discesa dai veicoli.
6. Sono esclusi dal viaggio i passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali.
7. È vietato il trasporto di animali sulle seggiovie e sulle sciovie; è consentito sui veicoli delle funivie e delle telecabine veicoli previo accordo con il capo servizio e solo nel caso di animali forniti di guinzaglio e museruola, ed esclusivamente in momenti di scarso traffico in modo da non portare disturbo o pericolo agli altri viaggiatori.
8. Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti; è assolutamente vietato salire sui veicoli senza la presenza dell'agente.
9. In linea ai viaggiatori è vietato:

  1. provocare in modo qualsiasi oscillazioni dei veicoli;
  2. viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
  3. sporgere o gettare oggetti dai veicoli;
  4. fumare nelle vetture di funivie e telecabine;
  5. sporcare le vetture di funivie e telecabine;
  6. aprire i dispositivi di chiusura e sicurezza dei veicoli o azionare i dispositivi di sicurezza presenti sulle vetture di funivie e telecabine;
  7. scendere o salire in ogni caso dai veicoli.

Ai viaggiatori sulle sciovie è vietato:

  1. seguire una pista diversa da quella tracciata;
  2. volteggiare o compiere evoluzioni;
  3. agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;
  4. lanciare lateralmente o in alto il traino all'atto dello sgancio;
  5. oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;
  6. attraversare la pista di risalita;

Inoltre i viaggiatori sulle sciovie devono:

  1. allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione di monte;
  2. abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista di risalita;
  3. non accedere, fuori degli itinerari prestabiliti, alle aree di partenza e di arrivo, nonché alle zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
  4. tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.

10. Ai viaggiatori è assolutamente vietato entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto e tanto meno salirvi nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto.
11. Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione data con gli altoparlanti. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto al soccorso conservando la posizione normale sui veicoli.
12. I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'impianto, agli altri viaggiatori ed a terzi.
13. Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Su specifica richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto od a fermarlo per favorire la salita e la discesa.
14. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati alla:
Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti - Direzione Trasporti – Servizio Infrastrutture Funiviarie e Piste da Sci - Località Grand Chemin, 34 – 11020 Saint Christophe (Ao).
con l'indirizzo preciso del reclamante, senza il quale saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito.
15. Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo VII, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi tabelle.
16. I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli art. 432 e 650 del Codice Penale; per trasgressioni meno gravi, gli stessi trasgressori saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art. 18 del DPR 753/80. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 71 del predetto DPR 753/80 ed alla LR 29/1997.


ALTA MONTAGNA


La frequentazione di località poste ad alta quota ed di luoghi isolati od impervi, comporta la conoscenza di alcuni rischi che come qualsiasi altra disciplina sportiva. Le regole di condotta relative a sci e snowboard dettate dalla FIS e richiamate di seguito, sono da considerarsi quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti. Essi sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l'inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore o lo snowboarder coinvolti saranno chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

Regole per l’alta montagna


In alta montagna occorre:

  1. seguire le piste di sci aperte al pubblico ed i sentieri tracciati;
  2. non abbandonare le piste di sci in caso di pericolo di valanghe;
  3. nel caso di abbandono delle piste di sci opportunamente segnalate utilizzare le dotazioni per lo sci alpinismo e prestare attenzione ai crepacci fuori pista;
  4. proteggere la pelle dal sole con creme ad alto fattore protettivo;
  5. utilizzare occhiali da sole con protezione per i raggi U.V.;
  6. utilizzare abbigliamento consono alle temperature che possono scendere anche molti gradi sotto allo zero termico, compresi guanti e cappelli;

prestare attenzione alle previsioni meteorologiche, ricordando che le condizioni atmosferiche  possono cambiare molto velocemente.